Adozione delle misure di sicurezza
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I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. (vedi artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36).

Il disciplinare tecnico - allegato B al codice - stabilisce le modalità tecniche delle misure minime da adottare a pena di irrogazione di sanzioni penali (art. 169).

Barrare la casella nel caso in cui il trattamento avvenga in tutto o in parte con strumenti elettronici. Anche il trattamento senza l'ausilio di strumenti elettronici comporta l'adozione di misure di sicurezza (art. 35).

Verificare, i termini per attuare le nuove misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del Codice e, nel frattempo, per continuare ad osservare le misure minime già previste dal d.P.R. n. 318/1999 e per adottare cautele volte ad evitare un incremento dei rischi.

Le misure minime di sicurezza di cui all'allegato B del Codice, obbligatoriamente anche sul piano della responsabilità penale (art.169 del Codice), non esauriscono gli obblighi del titolare del trattamento in materia di sicurezza.

Per rendere comunque lecito il trattamento, anche ai fini della responsabilità civile, devono essere in ogni caso adottate le ulteriori misure indicate nell'articolo 31 del Codice.

180_misure
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