Cosa è cambiato dal 1° gennaio 2004
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A partire dal 1 gennaio 2004 sono tenuti a notificare solo alcuni soggetti, ossia solo i titolari che effettuano una o più attività di trattamento tra quelle specificamente indicate dal Codice.

La precedente normativa, invece, prevedeva per tutti i titolari l'obbligo di effettuare la notificazione, a meno che potessero avvalersi dei casi di esonero o di possibile utilizzazione di una notificazione semplificata.

Il Garante potrà individuare, con un proprio provvedimento, nell'ambito dei trattamenti che devono essere notificati, alcuni trattamenti che presentano minori rischi per i diritti degli interessati e che possono pertanto essere esonerati dalla notificazione; potrà, al contrario, anche indicare altri trattamenti al momento non indicati espressamente dalla legge, che dovranno essere notificati.