Designazione del responsabile e del rappresentante del titolare
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Il responsabile del trattamento è la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo designato formalmente ad occuparsi di uno o piùprofili del trattamento, sulla base di una previa valutazione della sua esperienza, capacità e affidabilità (artt. 4, comma 1, lett. g) e articolo 29 del Codice).
La designazione è facoltativa e compete esclusivamente al titolare del trattamento, tramite i competenti organi. Il responsabile non puo' a sua volta designarne altri, essendo questo un compito esclusivo del titolare.
Se sono stati designati piùresponsabili del trattamento, sullo stesso aspetto o per aspetti diversi del trattamento, occorre indicarne nella notificazione uno soltanto: va osservata al riguardo la stessa soluzione prevista per l'informativa agli interessati, indicando in particolare, se è stato designato, il responsabile preposto ai rapporti con gli interessati in caso di esercizio dei relativi diritti (cfr. art. 13, comma 1, lett. f) del Codice).

Il rappresentante del titolare deve essere designato obbligatoriamente in caso di trattamento effettuato da un titolare del trattamento stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale impieghi, per lo stesso trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato italiano, anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea.

Cio' ai fini dell'applicazione della disciplina italiana sul trattamento dei dati personali. (art. 5, comma 2, del Codice).

Il rappresentante sottoscrive la notificazione in luogo del titolare.

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