Selezione del tipo di notificazione
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Selezionando una delle tre caselle sottoindicate, si accede ai menu per compilare per la prima volta la nuova notificazione telematica introdotta dal Codice (d. lg. n. 196/2003), oppure per modificare una precedente notificazione (già inviata secondo questa nuova disciplina), oppure per notificare la cessazione dell'intera attività di trattamento dei dati personali (anche in questo caso, quando è stata gia inviata una notificazione telematica in base al Codice).

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Prima notificazione
Selezionare questa casella solo se il titolare del trattamento non ha mai effettuato una notificazione telematica secondo le nuove regole del Codice (d. lg. n. 196/2003). Si ricordi che la notificazione è presentata al Garante prima dell'inizio del trattamento ed una sola volta, a prescindere dal numero delle operazioni e della durata del trattamento da effettuare, e puo' anche riguardare uno o piùtrattamenti con finalità correlate (art. 38, comma 1, del Codice).
Chi ha già effettuato prima del 1 gennaio 2004 una notificazione con il precedente modello ai sensi della legge n. 675/1996, e rientra nei pochi casi ora previsti, deve effettuare comunque tale nuova notificazione, esclusivamente con il presente modello e solo per via telematica, selezionando appunto la casella "prima notificazione" (art. 37 del Codice): se il trattamento è iniziato prima del 1 gennaio 2004, si ha tempo fino al 30 aprile 2004.

Modifica precedente notificazione
Selezionare questa casella solo se si deve notificare al Garante che muterà taluno degli elementi già indicati nella prima notificazione telematica, oppure già comunicati al Garante attraverso modifiche di tale prima notificazione.
Ogni comunicazione di modifica, come la prima notificazione e la notificazione della cessazione del trattamento, deve intervenire prima dell'attività o evento dichiarato (art. 38, comma 4, del Codice).

Cessazione trattamento
Selezionare questa casella solo quando termina definitivamente l'intera attività di trattamento di dati personali, e prima della cessazione stessa (art. 38 del Codice). Non rientrano in questo caso le modifiche intervenute, dopo la prima notificazione telematica, relativamente ad una parte della propria attività (eliminazione di un archivio o banca dati, cessione parziale dei dati a terzi, modificazioni qualitative o quantitative dei dati trattati): in questi casi, puo' essere pero' necessario procedere ad una modifica della precedente notificazione.

Una volta effettuata la scelta cliccare sul pulsante 000_pulsante_avanti nella barra del titolo.