Il titolare del trattamento, specie se dispone di una struttura complessa, anche quando non abbia designato uno o responsabili del trattamento, puo' indicare facoltativamente una o piùstrutture, unità od organo interni - e i relativi recapiti - in modo da facilitare i rapporti con gli interessati. Non è necessario indicare anche le persone fisiche preposte a tali uffici.
Il titolare del trattamento deve designare un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali (art. 5, c. 2), quando il titolare stesso è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente all'Unione europea e impiega, per il trattamento, strumenti situati nel territorio dello Stato, anche diversi da quelli elettronici, salvo che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione europea. Il rappresentante sottoscrive la notificazione in vece del titolare. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione degli estremi identificativi del rappresentante (art. 7, c. 2, lett. d)). Se designato, indicare nome e cognome del rappresentante (se persona fisica), altrimenti denominazione o ragione sociale in caso di entità giuridica diversa da persona fisica.
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