Tabella 1
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Trattamento di dati genetici
(riferimento legislativo: lettera a) del comma 1 dell'articolo 37) che, ad esempio, possono essere costituiti dai:

·dati idonei a rilevare patologie descritte nel registro nazionale delle malattie rare e/o in quelli regionali      
·dati idonei a rilevare la gravità o il decorso del quadro clinico delle patologie genetiche      
·dati idonei a identificare malattie ereditarie      
·dati relativi alle malformazioni congenite la cui causa non e' nota      
·dati idonei ad accertare maternità o paternità      
·dati relativi a indagini epidemiologiche      
·dati relativi a indagini sulla popolazione      
·dati relativi a trapianti di tessuti od organi o all'impiego di cellule staminali      
·dati relativi alla procreazione      
·dati tratti da studi di relazione tra patrimonio genetico e fattori di rischio.  

Con la delibera del 31 marzo 2004 pubblicata sulla G.U. n. 81 del 6 aprile 2004 il Garante ha però sottratto dall'obbligo di notificazione:

·i trattamenti non sistematici di dati genetici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo  
·i trattamenti di dati genetici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.