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Tabella 2
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| · | caratteristiche della voce
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| · | geometria della mano
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| · | impronte digitali
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| · | informazioni di tipo comportamentale (andatura, movimento delle labbra, digitazione su tastiera...)
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| · | riconoscimento dell'iride o retina
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| · | rilevazione facciale attraverso uno o più elementi
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| · | combinazione di due o più elementi sopra indicati.
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| · | i trattamenti non sistematici di dati biometrici effettuati da esercenti le professioni sanitarie, anche unitamente ad altri esercenti titolari dei medesimi trattamenti, rispetto a dati non organizzati in una banca di dati accessibile a terzi per via telematica. Ciò limitatamente ai dati e alle operazioni, compresa la comunicazione, indispensabili per perseguire finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica dell'interessato o di un terzo
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| · | i trattamenti di dati biometrici effettuati nell'esercizio della professione di avvocato, in relazione alle operazioni e ai dati necessari per svolgere le investigazioni difensive di cui alla legge n. 397/2000, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria. Ciò sempre che il diritto sia di rango almeno pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.
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